UTELIT CONSUM A.P.S. · DAL 1999STATUTO UFFICIALE

DOCUMENTO ASSOCIATIVO

Statuto UTELIT Consum APS

Vai alla domanda di adesione →
Statuto dell’Associazione 
 “ ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI TELEVISIVI E CONSUMATORI APS”
Di seguito denominata UTELIT CONSUM APS
Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede
È costituita con sede in MARTINA FRANCA (TA) ,C.SO Messapia n. 179 un’Associazione di Promozione
Sociale, che assume la denominazione di “UTELIT CONSUM APS” di seguito indicata anche come
“ASSOCIAZIONE”.
Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà,
secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e
culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita,anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di
quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza
attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona
e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi
generali, l’Associazione si prefigge di:
1. Vigilare e proteggere in ogni sede ed istanza, anche giuridica ed amministrativa, gli interessi economici e
giuridici degli associati, consumatori ed utenti di servizi, inclusi i risparmiatori, investitori privati, sia nel￾l’interesse dei singoli che della categoria. L’associazione opera anche di conseguenza, anche alla tutela
del patrimonio, ambientale, culturale e della salute
2. Esercitare l’attività di Emittente Televisiva a carattere Comunitario
3. Nominare rappresentanti di categoria consensi, enti e commissioni nei quali tale rappresentanza sia ri￾chiesta od ammessa;
4. Favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attivita’ nell’ambito ra￾dio-televisivo
5. Promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dei mass-media e dei consumatori in generale;
6. Istituire centri studi e ricerche;
7. Promuovere programmi di informazione, culturali e promozionali per emittenti televisive sia per conto
proprio o per conto di terzi, nonché fare produzione di qualunque genere per tale settore;
8. Valorizzare e Tutelare i beni culturali, paesaggistici, storici, architettonici in ogni sua forma e con qua ­
lunque mezzo;
9. Tutelare la salute pubblica ed il benessere fisico, nonché gastronomico;
10. Sviluppare il digitale terrestre, l’HBB, ed ogni nuova tecnologia elettronica in ogni sua forma con parti￾colare riguardo alla fornitura di servizi anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
11. Organizzare spettacoli di qualunque genere, convegni e servizi informativi;
12. Organizzare attività di formazione mirate agli scopi dell’Associazione, per i giovani occupati e privi di
occupazione, per personale delle pubbliche istituzioni e Amministrazione, per studenti di ogni ordine e
grado. Organizzare attività editoriali, informatiche, multimediali, audiovisive, produzioni cinematografi￾che, televisive, discografiche, organizzare attività in ogni ambito artistico culturale: musica, danza, cine￾ma, letteratura, arti figurative, ecc.;
13. Organizzare iniziative per l’assegnazione di premi per la pace, la scienza e la cultura. Bandire concorsi,
anche di concerto con enti pubblici e privati per l’assegnazione di borse di studio e premi per ricerche,
attività relative alle finalità istituzionali dell’associazione.
A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di
interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.
L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di
rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e

controllo dei suddetti enti.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. 
Art. 3 Durata 
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei
soci, come previsto dall’art. 27 del presente statuto.
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del
presente statuto:
 Attività di interesse generale;
 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 Attività di raccolta fondi
Art. 5 Attività di interesse generale 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo
prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e
successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura nonché trasmissioni radio-televisive a carattere Comunitario 
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti,
strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a
disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente
cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse
generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:
può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di
alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo
di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo
117/2017;
A norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, può esercitare attività secondarie
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti
definiti dalla normativa vigente..
In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a
raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi
consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività
esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 7 Attività di raccolta fondi 
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta
fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni,
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. 
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia
in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e
dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 8 Gestione delle attività organizzate 
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di
associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi,
l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti
pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire,
e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere
strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni
personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della
comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i
criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e
gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione previste dalle legge, anche dei propri
associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento
delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive
modificazioni.
Titolo III Funzionamento
Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale 
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con
decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione
al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di
cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta
l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa
vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anni e depositato presso il registro unico del terzo
settore entro il 30 giugno. 
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti
dalla normativa stessa.
Art. 11 Informativa sociale
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la
sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito
internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia
interesse.
Art.12 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
 dai beni mobili e immobili di proprietà;
 dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 da donazioni, erogazioni, lasciti;
 da quote di partecipazioni societarie;
 da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 dal fondo di riserva;
 da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 Da contributi rinvenienti dalla Pubblica Amministrazione.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui
all'articolo 2 del presente statuto.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del
presente statuto. 
Art.13 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
 dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
 dai proventi della gestione del patrimonio;
 dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto 
 della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
 dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 dalle erogazioni liberali;
 dai titoli di solidarietà;
 da attività commerciali marginali;
 da contributi della Pubblica Amministrazione
Art.14 Libri sociali
L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione
deve tenere i seguenti libri:
 libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di
controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 il registro dei volontari di cui all’articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che
svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con
modalità elettroniche.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo
scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che
provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.15 Revisione legale dei Conti
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di
controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Titolo IV I Soci
Art.16 Adesione all'Associazione
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale
indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di
minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di
altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante
di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. 
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni
caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della
richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.
Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato
del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione
utile. 
L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente
versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il

rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la
sede dell'associazione.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,
non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio,
una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in
funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti
specifici. 
Art. 17 Diritti dei soci
I soci hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle
manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle
obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell'associazione
d) a partecipare alle assemblee; 
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali. 
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno un mese in regola con il
tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al
raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la
responsabilità genitoriale.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo
Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale
rappresentante.
Art.18 Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote
straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti
dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti
dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione 
Art. 19 Perdita della qualifica di associato
I soci perdono la qualifica di associato:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza
di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in
forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha
effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla
radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue
deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato,
all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima
convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno
diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo

versato.
Titolo V Organi dell'Associazione
Art. 20 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
 L’Assemblea Sociale;
 Il Consiglio Direttivo;
 Il Presidente.
Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.
Art. 21 L'Assemblea Sociale
E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e
programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data
della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà
di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un
preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni
qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la
maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione
dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
 approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi
dell'articolo 7 del presente Statuto;
 approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
 delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
 delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
 nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il
compenso; 
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti; 
 delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai
provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno
della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del
Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso
di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre
alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica
l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne
esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo. Le delibere sono assunte a
maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda
convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche
sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in
regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di
esecuzione. 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo 
E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 2 a un massimo si 5 membri compreso il
Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o
quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
 mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di
soggetti privati;
 attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
 assegna gli incarichi di lavoro;
 approva i programmi di Attività;
 approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per
l'approvazione;
 elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice
presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente
dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
 delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua
elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo
richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio
direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla
celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni
all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa
vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio
Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.
Art. 23 Il Presidente
E’ eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del
mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria
amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l’Assemblea sociale il
bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni
che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 24 L'Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche
monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti
dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo,
del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro,
esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo
settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.I componenti
dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di controllo.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto
Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui
aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non
commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le
modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta,
l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli
estremi dell'iscrizione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa
di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del
Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo
settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale. 
Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive
modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide
l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi 
dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche
statutarie. 
Art. 28 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le
disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti sia in prima
che in seconda convocazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui
all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il
quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Art. 29 Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento dell’Associazione e il rapporto associativo,
saranno regolati dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni e di enti di tutela
dei consumatori e utenti.
Ho preso visione · Vai all’adesione →